DEFINIAMO L’ETICHETTATURA TESSILE:

  • Con il nome etichettatura tessile si intendono le indicazioni obbligatorie che, per legge, devono essere riportate sull’etichetta di ogni capo di abbigliamento e di tutti i prodotti tessili messi in commercio.

ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI

I prodotti tessili possono, per legge, entrare in commercio, solamente se etichettati e accompagnati da documenti in corrispondenza al Regolamento 1007/2011/UE.
Quindi i prodotti tessili messi in vendita sul mercato dell’Unione Europea devono essere dotati di un’etichetta indicante la loro composizione fibrosa (denominazione e percentuale in peso delle fibre di cui sono composti).

Il regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007, a partire dall’8 maggio 2012 disciplina la questione relativa all’etichettatura di composizione dei prodotti tessili, grazie alle norme contenute in questo atto, valido nell’intero territorio comunitario, l’Unione Europea ha rimpiazzato tutte le direttive pre-esistenti con un documento unico.

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO TESSILE:

IL NOME PRODOTTO TESSILE IDENTIFICA: 

  • Il prodotto grezzo, sia semilavorato che lavorato, semi manufatto o manufatto, semi confezionato o confezionato, composto unicamente di fibre tessili, indipendentemente dal metodo di mischia o di unione utilizzato.

SONO ASSIMILATI AI PRODOTTI TESSILI:

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
  • le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

CHI È OBBLIGATO A RISPETTARE LE NORME SULL’ETICHETTATURA 


Il FABBRICANTE, L’IMPORTATORE E IL DISTRIBUTORE, sia che siano coinvolti nella produzione che nella commercializzazione dei prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, sono obbligati al rispetto del regolamento. 

  • IL FABBRICANTE è colui che fabbrica un prodotto (Es. Il produttore di fibre tessili) oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio e deve garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni contenute.
  • L’IMPORTATORE è una persona fisica o giuridica, che stabilita nella Comunità introduca sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese extra comunitario. L’importatore, nel caso che il fabbricante non sia nell’Unione Europea, deve garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, garantendo l’esattezza delle informazioni contenute.
  • IL DISTRIBUTORE è quella persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione del mercato comunitario. Deve garantire che il prodotto rechi l’etichetta o il contrassegno previsto dal Regolamento.
    Quindi il distributore è: 
    • Il commerciante sia all’ ingrosso che al dettaglio 
    • Organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale

CONTENUTI OBBLIGATORI IN ETICHETTA: 

  • Composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre (allegato I del Regolamento 1007/2011) 
    • Scritte in lingua italiana: 100% Cotone e non 100 % Cotton in lingua inglese, per esempio
    • Scritte per esteso, non sono consentite sigle o abbreviazioni: 100% Cotone e non 100% CO
    • Non è ammesso il codice meccanografico 
    • Scritta con caratteri tipografici leggibili e ben visibili 
    • In ordine discendente di quantità: cotone 70% poliestere 30%
  • Se composto completamente da una stessa fibra può essere identificato come 100% o come puro: Pura seta 
  • Quanto indicato in etichetta deve trovare corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali: nelle fatture ci deve essere la stessa percentuale di composizione fibrosa riportata in etichetta
  • Deve indicare nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore o importatore: estremi del produttore e l’indicazione della Via e della Città
  • Se necessario, ad esempio nel caso di piumini, di toppe o inserti in pelle, di colli in pelliccia, ma anche di bottoni in madreperla o corno naturale deve essere riportata l’indicazione: Contiene parti non tessili di origine animale.

CONTENUTI FACOLTATIVI IN ETICHETTA 

Le indicazioni facoltative possono riguardare: 

  • Indicazione di marchi registrati, denominazioni commerciali o denominazioni d’origine 
  • Istruzioni di lavaggio e manutenzione 

COSA ETICHETTARE

Tutti i prodotti tessili devono essere etichettati.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

  • I prodotti che contengono almeno l’80% di fibre tessili, relativamente al peso
  • I prodotti per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, le fodere isolanti di calzature e guanti, nei quali le parti tessili rappresentino almeno l’80% in peso

COME DEVE ESSERE L’ETICHETTA DI COMPOSIZIONE

L’etichettatura e il contrassegno devono essere visibili, leggibili e accessibili, ma anche duraturi e l’etichetta deve essere saldamente fissata. 

N.B.: Due o più prodotti tessili, ad esempio i pigiami, che costituiscono commercialmente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

CONTROLLI

Le autorità di vigilanza procedono a controlli sulla presenza dell’etichettatura di composizione, sulla correttezza delle indicazioni contenute e anche sulla conformità della composizione dichiarata relativamente alla composizione effettiva.
La violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento 1007/2011 è sanzionata dall’art. 4 del D.lgs. 190/2017.